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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-03060

29 maggio 2026 di
Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-03060
Ioien

Atto n. 4-03060


Pubblicato il 27 maggio 2026, nella seduta n. 422


MAGNIDE CRISTOFAROCUCCHI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

come noto la situazione umanitaria nella striscia di Gaza ha raggiunto livelli di devastazione senza precedenti, con grande sofferenza della popolazione civile;

in tale contesto, l’Italia, attraverso le sue istituzioni accademiche, rappresenta una speranza di salvezza e riscatto per giovani studenti palestinesi meritevoli, ai quali sono state regolarmente assegnate borse di studio per frequentare master universitari in Italia;

in particolare, la cittadina palestinese R.A.A., di 29 anni, ha vinto una borsa di studio presso l’università "Cattolica" di Milano per il master in relazioni d’aiuto in contesti di sviluppo e cooperazione nazionale e internazionale. Per lei, la nonna anziana ed il figlio minore, l’ateneo milanese e la fondazione “Asilo Mariuccia” hanno già predisposto l’intera accoglienza (alloggio, vitto e inserimento);

analogamente, i coniugi K. e O.D. risultano entrambi assegnatari di una borsa di studio per un master in marketing presso la "LUMSA" di Roma, ateneo pronto ad accoglierli insieme alla loro figlia minore;

entrambi i nuclei familiari hanno presentato regolare richiesta di visto nazionale per motivi di studio (visto di tipo D) presso il consolato generale d’Italia a Gerusalemme ormai da molti mesi, specificando sin dall'inizio la necessità che il visto includesse i figli minori a carico;

nonostante i mesi trascorsi in condizioni di immane pericolo (la famiglia D. ha dovuto recentemente abbandonare la propria tenda e il padre K. necessita di un intervento chirurgico urgente all’occhio; il nucleo di R. è scampato per miracolo alla distruzione della tenda adiacente) il consolato generale d’Italia a Gerusalemme ha recentemente contattato le famiglie per via telefonica comunicando, senza alcun preavviso o formale motivazione scritta, che i genitori avrebbero ottenuto il visto, ma i figli minori no;

nel caso di R.A.A., madre divorziata e unico genitore responsabile, tale decisione non può non tradursi nell’obbligo di abbandonare il figlio, di pochi anni, da solo in una zona di guerra, o rinunciare alla borsa di studio e alla vita. Nel caso dei coniugi D., l’incomprensibile diniego parallelo alla madre O. e alla figlia spezza l’unità di un nucleo i cui unici adulti sono entrambi legittimi borsisti in Italia;

l’operato dell’autorità consolare italiana appare in palese e stridente violazione dei pilastri del diritto internazionale, europeo e della stessa normativa interna italiana, con particolare riferimento alla tutela del superiore interesse del minore e del diritto all’unità familiare;

quanto al diritto internazionale, è evidente il contrasto con quanto stabilito dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, in base al quale “in tutte le decisioni relative ai fanciulli (...) l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, separare un minore dai genitori in un contesto bellico è la massima negazione di tale principio, e con l’articolo 9 e 10 che impegnano gli Stati parti a vigilare affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà e ad esaminare le domande di ricongiungimento familiare o di ingresso “con uno spirito positivo, con umanità e tempestività”;

quanto al diritto europeo, è evidente il contrasto con gli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza che sanciscono il rispetto della vita familiare e il diritto del bambino di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, oltre al dovere delle autorità pubbliche di assumere il superiore interesse del minore quale criterio cardine di ogni atto, e con la direttiva (UE) 2016/801 (relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato) che, pur demandando agli Stati membri la regolamentazione specifica, deve sempre essere interpretata alla luce dei diritti fondamentali della persona e del divieto di trattamenti disumani e degradanti (art. 3 CEDU);

quanto al diritto interno italiano, l’operato della rappresentanza contrasta con gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico sull’immigrazione), che riconoscono il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri. In particolare, la giurisprudenza consolidata e la prassi amministrativa riconoscono la figura dell'"accompagnamento" del minore al seguito del genitore che fa ingresso regolare sul territorio nazionale con visto a lungo termine (visto D) per evitare il paradosso di costringere il genitore ad entrare in Italia da solo per poi dover attivare immediatamente la complessa e lenta procedura di ricongiungimento familiare ex post; ma anche con l’ art. 5, comma 5, del testo unico, che impone all'autorità amministrativa, nell'adozione dei provvedimenti di diniego, di tenere conto “della natura e della solidità dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine”, criterio ancor più stringente qualora riguardi minori in tenera età, nonché con la legge n. 241 del 1990, atteso che una comunicazione telefonica estemporanea che nega un visto a un minore dopo mesi di attesa, senza un formale provvedimento scritto, impedisce l'esercizio del diritto di difesa del cittadino straniero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto illustrato;

se non ritengano che il diniego del visto ai minori, a fronte della concessione del visto D per studio ai genitori, configuri una palese violazione dell'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, nonché della normativa nazionale ed europea a tutela dell'unità familiare;

quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere affinché il consolato generale a Gerusalemme proceda all'immediato riesame delle istanze presentate dalle famiglie citate, provvedendo al rilascio tempestivo dei visti per i minori al seguito, in tal modo sanando una situazione di palese ingiustizia istituzionale e garantendo l'effettivo esercizio del diritto allo studio tutelato dalla nostra Costituzione.

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